Acquisti

Art. 1 –Oggetto

Il presente Regolamento redatto ai sensi e per gli effetti del disposto dei commi 10 e 11 dell'art.125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, individua i principi ed i criteri delle procedure relative all'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture.

 

 

Art. 2 - Norme generali

L’ISTITUTO può stipulare convenzioni con enti pubblici e organismi di diritto pubblico senza ricorrere a gara, in conformità a quanto previsto all’art. 19, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

Si procederà, di norma, alla acquisizioni in economia a seguito della normale attività di programmazione delle spese e degli investimenti svolta nell’ambito della pianificazione e dell’attuazione del Programma Annuale dell’istituto.

Il piano delle acquisizioni dovrà risultare, di conseguenza, coerente con le previsioni di spesa del Programma Annuale.

L'autorizzazione di ciascuna spesa è adottata dal D.S., cui afferisce la capacità negoziale, con proprio specifico provvedimento.

È fatto divieto di procedere a frazionamenti artificiosi degli importi previsti nei limiti di soglia di cui sopra al fine di eludere l'osservanza delle norme di legge e di quelle del presente Regolamento.

Il Dirigente Scolastico per ogni acquisizione in economia è individuato quale Responsabile del Procedimento.

Lo stesso, per assicurare il pieno rispetto della procedure in materia, di quelle di cui al presente Regolamento e di tutti gli adempimenti conseguenti potrà, ove opportunità e/o natura della prestazione lo richiedano, esercitare la facoltà di delega della funzione di Responsabile del Procedimento a favore del Direttore S.G.A. o di uno dei docenti Collaboratori,sotto la propria personale, completa ed esclusiva responsabilità secondo quanto previsto dal D.lgs.vo 165/2001 art. 17 comma 1-bis –d cosi come modificato ed integrato dal D.lgs.n.150 del 31 ottobre 2009.

IL Direttore S.G.A. assolve, comunque, ai sensi dell’ art. 32 D.M. 44/01 al compito di svolgere tutta l’attività istruttoria relativa alle procedure di acquisizione.

Il nominativo del Responsabile del Procedimento dovrà essere sempre indicato nel bando o nell’ avviso con cui si indice la gara o nella lettera di invito a presentare l’offerta e/o nell'albo dei fornitori.

 

Art. 3 - Modalità di acquisizione in economia

Tutte le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi possono essere effettuate mediante:

  1. procedura di amministrazione diretta;

  2. procedura di cottimo fiduciario.

a) Saranno realizzati con la procedura dell’ amministrazione diretta tutti quegli interventi per i quali non si renda necessaria la partecipazione di alcun operatore economico.

Con l’amministrazione diretta, riferibile soprattutto all'esecuzione di lavori e di servizi le acquisizioni verranno effettuate, sotto la direzione del Responsabile del Procedimentoai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione.

Le attività si sostanzieranno attraverso organizzazione ed esecuzione di opere con personale legato da rapporto di lavoro subordinato all’istituto e facendo ricorso alla provvista di materiali e mezzi da terzi.

b) Si procederà mediante cottimo fiduciario per le acquisizioni di beni e servizi che saranno affidate ad operatori economici terzi, siano essi imprese o singoli contraenti, previa consultazione di almeno cinque operatori economici.

Si potrà prescindere dalla richiesta di più offerte nelle procedure di affidamento mediante cottimo fiduciario nel caso di lavori, servizi e forniture a tutela di diritti di esclusiva in relazione alle caratteristiche tecniche e/o di mercato (brevetti, esclusive, copyright, ecc.).

Si potrà anche procedere con il sistema in forma mista quando motivi di ordine tecnico rendano indispensabile che si debba procedere all'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante cottimo fiduciario.

 

Art. 4 - Affidamento dei servizi e delle forniture

Le acquisizioni in economia dei servizi e delle forniture sono in generale consentite nei limiti di €.193.000,00 (limite di soglia europea valido per le Istituzioni Scolastiche Autonome intese come Stazioni Appaltanti diverse rispetto alle Amministrazioni Centrali dello Stato).

 

L’ affidamento dei Servizi e Forniture in Economiaavverrà come segue:

  • fino a €.40.000, IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento come previsto dall'art. 125, comma 11, ultimo periodo del D.lgs.vo 163/2006 e dell’art.4 comma 2 lettera “m” del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 “Decreto Sviluppo” e dalla relativaLegge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 che, all’art.4 comma 2 , aggiunge la lettera “m-bis”.

  • da €.40.000 a €.193.000, IVA esclusa, mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici qualificati, predisposti dall’istituto, come previsto dall'art. 125, comma 8) primo periodo del D.lgs.vo 163/2006.

Tutti i limiti di soglia di importo indicati previsti all’art.28 del Codice dei Contratti si intenderanno automaticamente adeguati secondo il meccanismo di cui all'art. 248 del D.lgs.vo n.163/2006 entro il termine per il recepimento nel diritto nazionale delle nuove soglie ridefinite con le procedure comunitarie nei provvedimenti della Commissione Europea.

Art. 5 - Affidamento dei lavori

Le acquisizioni in economia sono in generale consentite nei limiti dei seguenti importi:

  1. lavori in economia €. 200.000,00;

  2. lavori assunti in amministrazione diretta €. 50.000,00;

 

L’ affidamento dei Lavori in Economiaavverrà come segue:

  • fino a €.40.000, IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento come previsto dall'art. 125, comma 11, ultimo periodo del D.lgs.vo 163/2006 e dell’art.4 comma 2 lettera “m” del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 “Decreto Sviluppo” e dalla relativaLegge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 che, all’art.4 comma 2 , aggiunge la lettera “m-bis”.

  • da €.40.000 a €.200.000, IVA esclusa, mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici qualificati, predisposti dall’istituto, come previsto dall'art. 125, comma 8) primo periodo del D.lgs.vo 163/2006.

Tutti i limiti di soglia di importo indicati previsti all’art.28 del Codice dei Contratti si intenderanno automaticamente adeguati secondo il meccanismo di cui all'art. 248 del D.lgs.vo n.163/2006 entro il termine per il recepimento nel diritto nazionale delle nuove soglie ridefinite con le procedure comunitarie nei provvedimenti della Commissione Europea.

Art. 6 – Criteri di aggiudicazione

II ricorso all'affidamento diretto, nei limiti di importo sopra indicati, di norma, avverrà a seguito di apposita indagine di mercato senza escludere la facoltà per il Responsabile del Procedimento di richiedere più offerte comparative attingendo alle ditte iscritte nell'Albo Fornitori, salvo che ciò venga impedito da situazioni di urgenza ed indifferibilità o da situazioni impreviste ed imprevedibili per le quali peraltro non ricorre l'obbligo del ricorso alle ditte presenti nel citato Albo.

Si potrà altresì prescindere dalla richiesta di più offerte nel caso di lavori, servizi e forniture a tutela di diritti di esclusiva in relazione alle caratteristiche tecniche dell’oggetto del contratto e di specifiche situazioni di mercato.

 

Nell’affidato mediante cottimo fiduciario si darà luogo all’individuazione del contraente, a seguito dell'esame comparativo dei preventivi o delle offerte fatte pervenire, secondo il criterio del prezzo più basso o quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa scelto volta in volta dall’istituto.

 

L’ISTITUTO può fare ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa, ovvero utilizzarne i parametri qualità-prezzo ai sensi dell’art. 26 della Legge 23-12-1999, n. 488 e successive modificazioni.

Ai sensi dell’art.85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la procedura di acquisti in economia può essere condotta, in tutto o in parte, dalla stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l’utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

 

Nel caso la scelta ricadesse sulla modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa saranno utilizzati i criteri di cui all'art. 83, comma 1, del D.lgs.vo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Detti criteri dovranno essere chiaramente indicati nella lettera di invito.

Nel caso in cui venga scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dall’art.84 del D.lgs.vo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere nominata un’apposita Commissione Giudicatrice presieduta dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), composta al minimo da tre ed al massimo da cinque membri, di norma individuati tra il personale docente e/o ATA dell’istituto che sia esperto rispetto all'oggetto di ogni singolo contratto, tra i quali figurerà quale membro di diritto il docente responsabile dell’Ufficio Tecnico (ove esistente). Se il Direttore SGA non è nominato nella Commissione dovrà, comunque, fornire alla stessa il necessario supporto amministrativo.

La Commissione si riunirà, a seguito di apposita convocazione del Presidente, in seduta riservata ed assumerà tutte le proprie decisioni a maggioranza, redigendo di volta in volta, a cura di uno dei membri all’uopo appositamente individuato, uno specifico verbale.

 

Art. 7 – Tipologia di spese in economia per Lavori, Servizi e Forniture

Le acquisizioni in economia, mediante criterio di cottimo fiduciarioo con affidamento diretto con riguardo alle esigenze e necessità dell’ISTITUTO per lo svolgimento di tutte le sue attività istituzionali, gestionali ed operative, potranno avvenire,di norma, nel rispetto di quanto al sottoindicato elenco non esaustivo, per:

 

  • Acquisto, noleggio, manutenzione, riparazioni di attrezzature, impianti, ricambi ed accessori;

  • Spese per piccole manutenzioni e riparazioni di locali scolastici e dei relativi impianti;

  • Acquisto, manutenzione, riparazione e ripristino di attrezzature macchinari e strumentazioni, utensili,

strumenti e materiale tecnico occorrenti per il funzionamento dei laboratori;

  • Acquisto di piccoli impianti e apparecchiature telefoniche ed altri sistemi di comunicazione

  • Spese per il noleggio in genere di beni mobili e attrezzature strumentali per il funzionamento degli uffici e la realizzazione delle attività didattico-formative;

  • Acquisto di materiali per il funzionamento degli uffici, compreso l'acquisto di licenze software e la manutenzione degli stessi;

  • Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione macchine di ufficio (quali fotocopiatrici, strumenti e apparecchiature tecniche, personal computer, impianti ed attrezzature informatiche, fax);

  • Acquisto e manutenzione reti informatiche, programmi di software e relativo aggiornamento;

  • Acquisto di generi di cancelleria e di materiale di consumo (carta, stampati, toner, materiale informatico, materiale telefonico, materiale elettrico, materiale fotografico, ed altro materiale tecnico, di stampati, di registri, di modelli e similari necessari per il funzionamento degli uffici e delle attività didattico-formative etc);

  • Spese per abbonamenti a riviste, pubblicazioni, libri e periodici, rilegature di libri e stampe, acquisto o predisposizione di volumi, pubblicazioni, materiale audiovisivo e similari;

  • Spese per servizi (copisteria, spedizioni postali e similari);

  • Acquisto di materiale di pulizia di tutti i locali e servizi scolastici;

  • Acquisto e noleggio di apparecchiature la pulizia di tutti i locali scolastici;

  • Acquisto e fornitura di dispositivi di protezione individuali (DPI) e al personale dipendente;

  • Acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica, complementi di arredamento e suppellettili e attrezzature varie per gli uffici, le aule, le palestre ed i laboratori;

  • Acquisto di servizi assicurativi;

  • Acquisto di servizi di vigilanza;

  • Acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento destinati al personale ed agli alunni;

  • Acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di convegni, conferenze, mostre e manifestazioni;

  • Acquisto biglietti di viaggio relativi alle attività istituzionali formativo-didattico-amministrative.

  • Spese per compensi e ospitalità, anche sotto forma di rimborso spese a relatori, partecipanti a iniziative di formazione o a convegni, conferenze, mostre e manifestazioni, promosse dall’istituto e incaricati di altre attività specifiche o similari;

  • Spese di rappresentanza;

  • Spese per la comunicazione e divulgazione dell'attività dell’istituto;

  • Spese per quote di partecipazione a reti o consorzi di scuole e/o ad iniziative per la promozione dell'attività didattica e formativa dell’istituto;

  • Spese per trasporti, spedizioni e facchinaggio;

  • Acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui sopra ai punti precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni e delle attività dell’istituto, per gli importi stabiliti dalla normativa vigente in materia;

  • Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

  • Necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

  • Prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

  • Urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

 

Art. 8 - Elenco fornitori

L'affidatario di lavori, forniture e servizi in economia deve essere in possesso degli stessi requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente.

L’Istituto forma elenchi di fornitori qualificati denominati “Albo Fornitori” per gli affidamenti in economia, ai quali possono essere iscritti soltanto gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al precedente comma che avranno reso autocertificazione attestante, in conformità alla vigente normativa in materia, l’adempimento degli obblighi di regolarità contributiva.

A tal fine viene predisposto con cadenza annuale un avviso sul sito internet dell’Istituto www.ipseinaudi.lodi.it

 

Art. 9 - Norme di comportamento

Le imprese partecipanti alle procedure del presente regolamento sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.

Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento -o pratica di affari -ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:

  1. la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un

appalto;

  1. il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;

  2. l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;

  3. l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara e/o procedure di affidamento di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara/procedura medesima.

 

A tutte le imprese concorrenti non è permesso accedere, in fase di procedura, agli uffici dell’ISTITUTO ai fini della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della legge n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutte le imprese hanno l'obbligo di segnalare all’ ISTITUTO qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura/gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o dalla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.

 

Tutte le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto ed al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati ad imprese che abbiano partecipato alla gara o ad imprese da esse controllate, ad esse collegate o loro controllanti.

La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare/procedure di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.

La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice.

 

Art. 10 - Attestazione di regolare esecuzione ai fini del pagamento/liquidazione

Le fatture relative alla prestazione di servizio o fornitura di beni resi, saranno liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordine, contratto e/o scrittura privata, ecc., a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite, nonché a seguito di formale accettazione ed ossequio alle norme e modalità obbligatorie inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 d.lgs. n.136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto attiene nello specifico ai servizi ed alle forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione o, per quanto attiene ai lavori, al certificato di regolare esecuzione e/o collaudo come previsto dalla normativa vigente.

 

Art. 11 - Oneri fiscali

Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre da intendersi "IVA esclusa". Resterà a carico di ogni affidatario qualsiasi onere, contributo e spesa connessa e conseguente alla partecipazione alle procedure di affidamento messe in atta dall’ISTITUTO, oggetto del presente regolamento.

 

 

 

 

Art. 12 - Forma del contratto/Ordine

I rapporti tra l’ISTITUTO e le ditte, società o imprese affidatarie saranno sempre regolati nelle forme previste dalle disposizioni vigenti in materia (scrittura privata, lettera commerciale, ordine, accettazione ordine/offerta, disposizione, ecc.)

L'atto, in qualunque forma stipulata, dovrà almeno contenere:

  • la descrizione dei Lavori, Forniture e Servizi oggetto dell’ordinazione;

  • la quantità e l’importo dell'affidamento con l’indicazione dell’IVA;

  • condizioni di esecuzione;

  • l’inizio e termine del contratto;

  • modalità di pagamento;

  • penalità;

  • estremi delle garanzie prestate;

  • estremi della dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui all’art.3 legge

13 agosto 2010 n.13 6 e successive modifiche ed integrazioni;

  • estremi di verifica della regolarità contributiva.

Nel caso di lettera commerciale vanno riportate le medesime indicazioni sopra indicate ed il documento dovrà essere controfirmato per accettazione dall'affidatario.

 

Art. 13 – Contratti aperti

La fornitura di beni e servizi, qualora vi siano obiettivi elementi che impediscano l’immediata ed esatta quantificazione delle prestazioni e degli oneri, è effettuata mediante contratti a quantità indeterminata, fermo restando i limiti di spesa di cui agli artt.4 e 5 e il tetto massimo predeterminato da provvedimento di spesa.

Nel caso di contratti aperti e/o a quantità indeterminata, una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:

  1. l’oggetto della singola ordinazione nell’ambito del contratto aperto;

  2. le caratteristiche tecniche e quantitative dell’oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;

  3. il termine assegnato per l’attuazione della singola ordinazione;

  4. ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già stato determinato contrattualmente.

 

Art. 14 – Garanzie

La cauzione provvisoria e definitiva, laddove prevista e/o richiesta, deve essere prestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti in materia.

 

Art. 15 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al DLgs 1 2 aprile 2006 n.163 Codice dei Contratti Pubblici e successivi regolamenti attuativi per quanto applicabili e nei limiti di applicazione all’Istituto, nonché alle leggi e regolamenti e al codice civile che, tempo per tempo, risulteranno applicabili.

 

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